Art. 2. Organizzazione 1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in:
a) quattro dipartimenti, dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali, ivi incluso quello di cui all'articolo 22, e quindici uffici dirigenziali di livello generale periferici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, commi 2, lettera a), e 3, lettera a); e', altresi', previsto un posto dirigenziale di livello generale di cui all' articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , presso il Gabinetto, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 11;
b) uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 32.
Note all'art. 2:
- Si riporta il comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.»
a) quattro dipartimenti, dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali, ivi incluso quello di cui all'articolo 22, e quindici uffici dirigenziali di livello generale periferici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, commi 2, lettera a), e 3, lettera a); e', altresi', previsto un posto dirigenziale di livello generale di cui all' articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , presso il Gabinetto, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 11;
b) uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 32.
Note all'art. 2:
- Si riporta il comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.»