Articolo 5 - Convenzione della Legge 16 ottobre 1989, n. 350
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 novembre 1989
ARTICOLO 5.
Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all'applicazione di disposizioni nazionale piu' ampie, concernenti l'effetto ne bis in idem attribuito a decisioni giudiziarie straniere.
Entrata in vigore il 29 novembre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente