Legge 18 novembre 2024, n. 183

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      Versioni del testo

      • Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, di seguito denominato «Accordo».
      • Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.
      • Art. 3. Personale amministrativo di supporto 1. Per le finalita' di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, nonche' per le finalita' relative all'istituzione di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, di cui alla decisione adottata dal Comitato amministrativo del Tribunale unificato dei brevetti il 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 , il Ministero della giustizia puo' distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unita' di personale non dirigenziale ai sensi dell' articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , per una durata massima di sette anni, con oneri a proprio carico.