Articolo 20 - Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Articolo 19Articolo 21
Versione
13 giugno 1986
Art. 20.
( Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, comma quinto )

Ripubblicazione degli atti delle Comunita' europee

1. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato, per notizia, il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonche' delle decisioni generali della CECA.
Entrata in vigore il 13 giugno 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente