Articolo 25 - Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Articolo 24
Versione
13 giugno 1986
Art. 25.
( Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 14 )

Decorrenza degli effetti

1. Le disposizioni contenute nell'art. 15 e tutte quelle che a tale articolo fanno richiamo hanno effetto novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto che approva gli elenchi previsti nel medesimo art. 15.
2. Fino alla data di inizio dell'efficacia dell'art. 15 la Raccolta ufficiale conserva la denominazione "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana" e con tale denominazione viene indicata anche nelle formule di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni contenute nell'art. 18, commi 1 e 2, hanno effetto, con riferimento a ciascun Ministero, novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, che approva l'elenco relativo a ciascuno di essi; Medesima decorrenza di effetto, con riferimento all'elenco relativo al Ministero degli affari esteri, hanno le disposizioni contenute nell'art. 13, commi 1 e 2.
4. Le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2, hanno effetto novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto che approva gli elenchi previsti nel medesimo art. 19, comma 2.
5. Agli atti recanti data anteriore a quella in cui hanno effetto le disposizioni indicate nei precedenti commi continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.
6. La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 13 ha effetto dal 1° gennaio 1987.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI
Entrata in vigore il 13 giugno 1986
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