Articolo 15 - Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
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Versione
13 giugno 1986
Art. 15.
( Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1, commi primo , terzo , quarto , quinto e sesto )

Atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale

1. Nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana si inseriscono e si ripubblicano:
a) le leggi costituzionali;
b) le leggi ordinarie dello Stato;
c) i decreti che hanno forza di legge;
d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonche' le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo;
e) gli accordi internazionali indicati nell'art. 13, comma 1;
f) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano la illegittimita' costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere di cui alla lettera d) del comma 1. Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalita'.
3. La ripubblicazione dei decreti emanati a norma dell' art. 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'art. 12.
4. Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella ripubblicazione, degli estremi di registrazione.
Entrata in vigore il 13 giugno 1986
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