Articolo 16 - Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Articolo 15Articolo 17
Versione
13 giugno 1986
Art. 16.
( Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1, commi secondo e ottavo ; regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 9 )

Numerazione delle leggi e degli altri atti normativi statali

1. Le leggi ordinarie, i decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettere c), d) ed e), ripubblicati in ciascuna annata della Raccolta ufficiale, devono avere una sola numerazione rigorosamente progressiva, sia nella raccolta in volumi, sia nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al momento della pubblicazione.
2. Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono ripubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.
3. I dispositivi delle sentenze di cui all'art. 15, comma 1, lettera f), vengono ripubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.
Entrata in vigore il 13 giugno 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente