Articolo 7 - Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 giugno 1986
Art. 7.
(Disposizioni sulla legge generale, premesse al codice civile, art. 10 ; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12 )

Entrata in vigore degli atti normativi statali

1. Le leggi, i decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.
Entrata in vigore il 13 giugno 1986
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