Articolo 19 - Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Articolo 18Articolo 20
Versione
13 giugno 1986
Art. 19.
( Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi quinto , settimo e ottavo )

Ripubblicazione delle leggi e degli altri atti regionali e provinciali

1. Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicate, per notizia, le leggi approvate ed i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Sono, altresi', pubblicati gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province indicate nel precedente comma che interessino la generalita' dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Gli elenchi specificano gli atti da pubblicare nel testo integrale, quelli da pubblicare per sunto o estratto e quelli per i quali va pubblicato il solo titolo, con l'indicazione del Bollettino ufficiale della regione recante il testo dell'atto. Con le stesse modalita' gli elenchi possono essere integrati o modificati.
Entrata in vigore il 13 giugno 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente