Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 giugno 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 febbraio 2000 |
Commentari • 245
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di Alberto Arcuri* Sommario: 1. Inquadramento generale della pronuncia – 2. Due interrogativi su due scelte di percorso verso un esito condivisibile – 2.1. Il primo: sui criteri utilizzati per ricondurre i dpcm nell'alveo della discrezionalità amministrativa (può davvero bastare la tipizzazione e la natura esecutiva del potere?) – 2.2. Il secondo: sull'utilizzo della categoria degli “atti necessitati” (era necessario ed è corretto qualificare in questo modo in dpcm “del covid”?) – 3. Nota a margine: ancora sulla non riconducibilità dei dpcm del covid-19 al potere d'ordinanza (di protezione civile). 1. Un inquadramento generale della pronuncia Con la sentenza n. 198 del 2021 la Corte …
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Giurisprudenza • 116
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Versioni del testo
- Articolo 1TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI,
SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 1.
( Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 1 ;
legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 46, terzo comma )
Formule di promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato
1. La promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato e' espressa con la formula seguente:
"La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Testo della legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
2. La promulgazione delle leggi ordinarie previste dall' articolo 132, secondo comma, della Costituzione e' espressa con la formula seguente:
"La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data ...... hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Testo della legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". - Articolo 2Art. 2.
( Legge 25 maggio 1970, n. 352, articoli 2 , 5 , 14 , 25 e 46, primo e secondo comma )
Formula di promulgazione delle leggi costituzionali
1. La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'art. 138 della Costituzione , e' espressa con la formula seguente:
"La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Testo della legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
2. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione , senza che in relazione ad esse sia stata avanzata richiesta di referendum entro il termine stabilito dall' art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , e' espressa con la formula seguente:
"La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Testo della legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
3. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione , in relazione alle quali la richiesta di referendum e' stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale, e' espressa con la formula seguente:
"La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
La richiesta di referendum presentata in data ...... e' stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con propria ordinanza in data ......;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Testo della legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
4. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione , in relazione alle quali il referendum ha dato risultato favorevole, e' espressa con la formula seguente:
"La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il referendum indetto in data ...... ha dato risultato favorevole;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Testo della legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
5. La promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma dell'art. 132 della Costituzione , nell'ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza stabilita dal terzo comma dell'art. 138 della Costituzione , e' espressa con la formula seguente:
"La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del referendum indetto in data ...... in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Testo della legge.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
6. Per la promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma dell'art. 132 della Costituzione , che sono state approvate in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. - Articolo 3Art. 3.
( Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 3 ; decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, articoli 1 , 2 , 3 , 4 e 5 )
Formula di emanazione dei decreti normativi del Presidente della Repubblica
1. L'emanazione degli atti normativi, adottati con decreto del Presidente della Repubblica e da inserire nella Raccolta ufficiale, reca nella premessa la citazione delle disposizioni in base alle quali l'atto e' emanato e la indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti. Quando per legge e' richiesto il parere del Consiglio di Stato o e' intervenuta apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, deve farsi menzione di tali adempimenti.
2. La emanazione degli atti di cui al presente articolo e' espressa con la formula seguente:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo ...... della Costituzione o della legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato; (ove richiesto)
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ......; (ove intervenuta)
Sulla proposta del Ministro ......; (o dei Ministri ......);
EMANA
il seguente decreto:
Testo del decreto
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserIto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".