Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2002
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 novembre 1961
Art. 7.
L'Istituto puo' avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unita' tecnico-didattica.
Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Entrata in vigore il 3 novembre 1961
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente