Articolo 10 del Decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320
Articolo 9Articolo 11
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3 agosto 1995
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8 agosto 1995
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3 ottobre 1995
Art. 10. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 31 GENNAIO 1996, N. 34
Entrata in vigore il 3 ottobre 1995
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