Art. 2.
Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici i servizi concernenti la costruzione di edifici scolastici sia a totale carico dello Stato, sia mediante contributi o sussidi.
Sono attribuite altresi' al Ministero dei lavori pubblici le concessioni per occupazioni di aree e spiaggie lacuali in quanto non entrino gia' nella competenza degli uffici del Genio civile.
Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici i servizi concernenti la costruzione di edifici scolastici sia a totale carico dello Stato, sia mediante contributi o sussidi.
Sono attribuite altresi' al Ministero dei lavori pubblici le concessioni per occupazioni di aree e spiaggie lacuali in quanto non entrino gia' nella competenza degli uffici del Genio civile.