Articolo 2 del Regio decreto 18 maggio 1931, n. 544
Articolo 1Articolo 3
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18 maggio 1931
Art. 2.

Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici i servizi concernenti la costruzione di edifici scolastici sia a totale carico dello Stato, sia mediante contributi o sussidi.

Sono attribuite altresi' al Ministero dei lavori pubblici le concessioni per occupazioni di aree e spiaggie lacuali in quanto non entrino gia' nella competenza degli uffici del Genio civile.

Entrata in vigore il 18 maggio 1931
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