Articolo 3 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 23
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30 gennaio 1926
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12 febbraio 1926
Art. 3.

Agli articoli 182 e 183 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , sono sostituiti i seguenti:

«Art. 182. - Nelle vecchie Provincie del Regno, fino a quando non sara' provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I, del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idrogeologici e per altri scopi e sara' vietata la trasformazione dei boschi non vincolati in altre qualita' di coltura, senza autorizzazione del Comitato forestale.

«Qualora questi ultimi boschi siano utilizzati in modo da comprometterne gravemente la conservazione, il Comitato potra' imporre le modalita' della utilizzazione ed occorrendo sospenderla.
«Nei casi di urgenza la sospensione delle utilizzazioni potra' essere ordinata dall'Ispettorato forestale, salvo ratifica del provvedimento da parte del Comitato, da deliberarsi alla prima adunanza.

« ((I contravventori incorreranno nelle pene comminate nel Titolo I, Capo II del presente decreto)) .

«Art. 183. Nelle nuove Provincie, sino a quando non sara' provveduto alla pubblicazione delle prescrizioni di massima e delle disposizioni di polizia forestale, di cui all'art. 10, continueranno ad aver vigore le disposizioni generali e particolari vigenti alla data di applicazione del presente decreto e ad osservarsi le limitazioni, gli obblighi e le penalita' derivanti dalle disposizioni stesse per i proprietari e possessori di boschi e di terreni di montagna, e per i proprietari e possessori di terreni compresi nelle zone Carsiche e destinati ai lavori d'imboschimento.

«Dopo tale pubblicazione e sino a quando non sara' provveduto alla determinazione delle zone vincolate, a norma delle disposizioni contenute nel Titolo I Capo I, i boschi e terreni di cui al precedente comma s'intenderanno compresi, a tutti gli effetti del presente decreto, nelle dette zone».
Entrata in vigore il 12 febbraio 1926
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