Massima: Con riferimento alle sentenze in materia di riconoscimento della filiazione naturale, l'art. 3 della Convenzione fra l'Italia e la Germania del 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, resa esecutiva con la legge 14 gennaio 1937, n. 106, subordina l'attribuzione della giurisdizione al fatto che tutte le parti in causa abbiano la cittadinanza dello Stato cui appartiene il giudice, o il domicilio nello Stato medesimo; in mancanza di detta condizione, la giurisdizione, ai fini dell'accertamento della necessaria competenza del giudice straniero secondo quanto previsto dall'art. 64, comma primo, lett. a), della legge 31 maggio 1995, n. 218, si determina in conformità alle norme interne di diritto internazionale privato.
Leggi di più...- condizioni·
- esclusione·
- necessità·
- mancanza nell'ordinamento straniero di una fase preliminare di ammissibilità dell'azione·
- forma·
- riferimento·
- corte d'appello·
- adozione del rito camerale anziché di quello ordinario·
- criterio di collegamento proprio del diritto italiano·
- applicabilità nei giudizi rimessi alla corte d'appello in unico grado·
- art. 3 convenzione italo·
- adozione del rito contenzioso anziché di quello camerale·
- trattazione della causa·
- sussistenza·
- operatività