Art. 3. Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati dall'ANIA e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato amministratore si compone altresi' di due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto per i quali occorrera' la maggioranza semplice dei presenti piu' uno.
3. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica due anni.
4. I componenti del Comitato durano in carica due anni e ciascuno dei componenti non puo' essere designato per piu' di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o piu' componenti del Comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato secondo le modalita' di cui al comma 1.
5. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con parere consultivo.
6. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto per i quali occorrera' la maggioranza semplice dei presenti piu' uno.
3. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica due anni.
4. I componenti del Comitato durano in carica due anni e ciascuno dei componenti non puo' essere designato per piu' di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o piu' componenti del Comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato secondo le modalita' di cui al comma 1.
5. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con parere consultivo.
6. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.