Articolo 6 del Decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 agosto 1998
Art. 6. Accesso al reddito minimo di inserimento 1. Il reddito minimo di inserimento e' destinato alle persone in situazione di difficolta' ed esposte al rischio della marginalita' sociale.
2. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di poverta' stabilita in L. 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o piu' persone tale soglia di reddito e' determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al presente decreto legislativo.
3. Entro i limiti delle risorse destinate alla sperimentazione, il reddito minimo di inserimento e' destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o figli con handicap in situazione di gravita' accertato ai sensi dell' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .
4. I soggetti destinatari debbono altresi' essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprieta', il cui valore non puo' eccedere la soglia indicata dal comune.
5. Il reddito minimo di inserimento e' erogato al destinatario per un anno, e puo' essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.
6. La situazione reddituale e' definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.
7. Con una dichiarazione sottoscritta a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilita' previsti dal presente decreto alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione e' allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e' il seguente:
"Art. 4. (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all' art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 , reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
Entrata in vigore il 4 agosto 1998
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