Articolo 5 - Accordo della Legge 8 aprile 2024, n. 53
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20 aprile 2024
Art. 5.
Cooperazione nella lotta al terrorismo

Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo nel rispetto dello stato di diritto e dei rispettivi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite, delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, compresi il diritto dei diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale applicabili. In questo quadro le parti, tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, di cui alla risoluzione n. 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, e della dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo, convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in particolare nelle forme seguenti:
a) nel quadro della piena applicazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altri pertinenti risoluzioni dell'ONU, convenzioni e strumenti internazionali;
b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale applicabile;
c) mediante lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche sotto i profili tecnici e della formazione, e mediante lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;
d) mediante la collaborazione cosi' da rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo e il relativo quadro normativo e cosi' da pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite;
e) mediante la promozione della cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite cosi' da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo;
f) mediante la condivisione delle migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.
Le parti convengono che la cooperazione di cui al presente articolo si svolge conformemente a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.
Entrata in vigore il 20 aprile 2024