Art. 19. Sospensione cautelativa
In quanto compatibile con il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modifiche, disciplinante l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, potra' operare, da parte dell'AIMA, la sospensione cautelativa della compensazione finanziaria per tutti i quantitativi conferiti in un centro di intervento da una associazione nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti - comprovati da denuncie da parte degli organismi preposti ai controlli - di eventuali illeciti.
In quanto compatibile con il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modifiche, disciplinante l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, potra' operare, da parte dell'AIMA, la sospensione cautelativa della compensazione finanziaria per tutti i quantitativi conferiti in un centro di intervento da una associazione nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti - comprovati da denuncie da parte degli organismi preposti ai controlli - di eventuali illeciti.