Articolo 19 del Decreto 2 luglio 1987, n. 287
Articolo 18Articolo 20
Versione
4 agosto 1987
Art. 19. Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modifiche, disciplinante l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, potra' operare, da parte dell'AIMA, la sospensione cautelativa della compensazione finanziaria per tutti i quantitativi conferiti in un centro di intervento da una associazione nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti - comprovati da denuncie da parte degli organismi preposti ai controlli - di eventuali illeciti.
Entrata in vigore il 4 agosto 1987
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