Articolo 14 del Decreto 2 luglio 1987, n. 287
Articolo 13Articolo 15
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4 agosto 1987
Art. 14. Scopi del controllo

Ai sensi e per gli scopi del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e' istituita una commissione con il compito di verificare le operazioni effettuate dalle associazioni di produttori, ai fini del controllo della rispondenza qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dalla vendita, dell'indicazione della destinazione degli stessi, del prezzo da corrispondere agli associati.
Entrata in vigore il 4 agosto 1987
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