Articolo 5 del Decreto 25 gennaio 1996, n. 115
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 marzo 1996
Art. 5. Esclusioni dal diritto di accesso
gia' previste dall'ordinamento 1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
2. Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorche' non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa ne prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attivita' giurisdizionale.
Entrata in vigore il 26 marzo 1996
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