Regolamento-art. 26 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
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30 gennaio 1895
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10 febbraio 2011
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/1992, n. 6992Massima: Quando sia accertato, anche nei confronti di taluno soltanto fra i compartecipi di un'associazione criminosa di tipo mafioso, il possesso di armi, la relativa aggravante, prevista dall'art. 416 bis comma quarto cod. pen., è configurabile a carico di ogni altro compartecipe che sia consapevole di detto possesso o che lo ignori per colpa, quest'ultima essendo da riconoscere, di regola, in considerazione della natura stessa dell'organizzazione, la quale si avvale normalmente, anche se non necessariamente, delle armi, quale mezzo più efficace per la realizzazione dei suoi peculiari obiettivi di intimidazione, di assoggettamento e di omertà.Massima: L'art. 192 cod. proc. pen., da una parte ha introdotto, normativizzando un già affermato indirizzo giurisprudenziale, la regola secondo cui le dichiarazioni rese da imputati dello stesso reato o di reati connessi e interprobatoriamente collegati debbono essere "valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano la attendibilità"; dall'altra parte, però, ha con ciò stesso riconosciuto, […]Leggi di più...
- esclusione·
- configurabilità·
- condizioni·
- associazione per delinquere di tipo mafioso·
- legittimità·
- ammissibilità·
- fattispecie·
- regole di valutazione·
- partecipazione·
- associazione per delinquere di stampo mafioso·
- necessità·
- qualificabilità come "elemento di prova" abbisognevole di riscontro·
- concessione o diniego·
- unicità di reato·
- reati associativi e reati commessi in attuazione del programma criminoso