Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
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Art. 11. Disposizioni transitorie 1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi' articolata:
a) ((sette anni)) per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiori all'85%;
b) ((sette anni)) per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;
c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488 .
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488 .
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488 .
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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