Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 giugno 1999
Art. 6. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche 1. Per le comunita', per le attivita' commerciali, industriali, professionali e per le attivita' produttive in genere, la parte fissa della tariffa e' attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attivita' per unita' di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantita' di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.
Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attivita' la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.
Entrata in vigore il 19 giugno 1999
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