Articolo 14 del Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286
Articolo 13Articolo 15
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16 dicembre 2004
Art. 14. Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Entrata in vigore il 16 dicembre 2004
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