Articolo 10 del Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286
Articolo 9Articolo 11
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16 dicembre 2004
Art. 10. Personale 1. La dotazione organica del personale dell'Istituto e' definita nella tabella A allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
Entrata in vigore il 16 dicembre 2004
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