Art. 11. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 ))
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19 gennaio 1978
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11 marzo 1992
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Giurisprudenza • 8
- 1. Corte Cost., sentenza 28/12/1990, n. 577Provvedimento: […] secondo comma, nella parte in cui ammette la caccia a specie animali (martora, tasso, faina e marmotta) non comprese nell'elenco tassativo di cui al richiamato art. 11 della legge n. 968 del 1977.Leggi di più...
- legge provinciale recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia·
- caccia·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- elenco delle specie cacciabili·
- sent. 577/90. provincia di bolzano
- 2. Corte Cost., sentenza 27/10/1988, n. 1002Provvedimento: […] come sostiene l'Associazione ricorrente, all'art. 1 della legge n. 968 del 1977 (secondo cui la selvaggina costituisce patrimonio indisponibile dello Stato) si rifletterebbe sul valore da attribuire all'art. 16 dello Statuto speciale in relazione all'art.116 della Costituzione, mentre, per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 11 della legge n. 968 del 1977, dove si determinano le specie cacciabili, in tanto la legislazione esclusiva provinciale potrebbe essere limitata in quanto tale norma dovesse ritenersi rispondente "ad esigenze di carattere unitario", […]Leggi di più...
- sent. 1002/88 c.·
- statuto speciale del trentino alto adige art. 8 nn. 15 e 16; art. 116 cost.·
- - legge 27 dicembre 1977 n. 968, artt. 1, 2, 11·
- provincia di trento·
- regioni a statuto speciale·
- infondatezza·
- asserita lesione della loro potesta' legislativa·
- caccia·
- questione di legittimita' costituzionale·
- generale divieto di caccia
- 3. Corte Cost., sentenza 17/01/2019, n. 7Provvedimento: […] la cui valutazione e la cui salvaguardia restano in primo luogo affidati allo Stato ed ai poteri dell'amministrazione centrale”» – ha poi precisato che da ciò consegue che «anche le Regioni e le Province ad autonomia speciale sono tenute a non oltrepassare, nell'esercizio della loro potestà legislativa esclusiva, la soglia minima di tutela del patrimonio faunistico fissata dalla legge statale e dai successivi atti governativi, potendo soltanto limitare e non ampliare il numero delle specie cacciabili quali eccezioni al divieto generale enunciato nel primo comma del richiamato art. 11 [della legge n. 968 del 1977]».Leggi di più...
- intervento nel giudizio incidentale·
- difetto di legittimazione·
- contraddittorio davanti alla corte costituzionale·
- inammissibilità dell'intervento.
- 4. TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/05/2022, n. 341Provvedimento: Pubblicato il 26/05/2022 N. 00341/2022 REG.PROV.COLL. N. 00569/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' IA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 569 del 2021, proposto dall'Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro la Regione IA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia …Leggi di più...
- annullamento delibera·
- sospensione cautelare·
- parere IS·
- eccesso di potere·
- difetto di motivazione
- 5. CGCE, n. 262/85, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 02/12/1986Provvedimento: […] Orbene, le norme italiane ( art . 11 della legge 27 dicembre 1977, n . 968 ) menzionano, fra l' altro, undici specie che non figurano nell' elenco della direttiva e che, quindi, dovrebbero essere protette . […] Viceversa, è completamente infondata la censura - che compare solo nella replica, del resto sotto forma puramente implicita - secondo cui le norme italiane non conterrebbero un espresso divieto di cacciare durante i periodi di nidificazione, di riproduzione e di dipendenza . Come la convenuta ha rilevato nella controreplica, l' art . 11, n . 1, della legge n . 968 del 1977 contiene il divieto generale ed espresso di cacciare, con le eccezioni indicate nel n . 2 per le specie ed i periodi ivi indicati . Perciò, la censura non è tempestiva, né fondata .Leggi di più...