Art. 36. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 ))
Versione
19 gennaio 1978
19 gennaio 1978
>
Versione
18 gennaio 1981
18 gennaio 1981
>
Versione
11 marzo 1992
11 marzo 1992
Commentario • 1
- 1. CACCIA: richiesta di referendum abrogativo di parti della L.157Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 31/05/2000, n. 164Provvedimento: […] Giova premettere che le aziende faunistico-venatorie, già note al legislatore statale in quanto previste dall'art. 36 della legge n. 968 del 1977, sono state ridisciplinate dalla nuova legge quadro sulla caccia dell'11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che, all'art. 16, demanda alle regioni l'autorizzazione e la regolamentazione delle stesse, dirette a perseguire "prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche" e sempre che siano correlate all'adozione di precisi "programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico".Leggi di più...
- possibilità di normativa regionale conformativa.·
- limiti·
- proprieta' privata·
- funzione sociale
- 2. Corte Cost., sentenza 07/07/2005, n. 266Provvedimento: […] in quanto tali aziende, ancorché non pienamente identificabili con le riserve di caccia previste dal regio decreto n. 1016 del 1939, ne costituirebbero l'evoluzione e l'adattamento a più evolute istanze ed esigenze socio-culturali, come sarebbe confermato dalle disposizioni contenute nell'art. 36 della legge n. 968 del 1977 e nell'art. 16 della legge n. 157 del 1992, con conseguente estensione dei criteri di trattamento fiscale originariamente dettati per le riserve di caccia (come risulterebbe dalle sentenze di questa Corte n. 271 del 1986 e n. 214 del 1987).Leggi di più...
- sent. 266/05 b. regione piemonte·
- dedotta violazione della legge statale·
- soprattassa a carico delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri turistico venatorie·
- imposte e tasse·
- tasse sulle concessioni regionali·
- inammissibilità delle questioni.
- 3. Corte Cost., sentenza 08/06/1987, n. 214Provvedimento: N. 214 SENTENZA 3-8 GIUGNO 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge Reg. Emilia-Romagna 23 agosto 1979, n. 26 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") in relazione al n. 16 del titolo II della tariffa allegata, promosso …Leggi di più...
- illegittimita' costituzionale conseguenziale.·
- limiti impositivi·
- sent. 214/87. regione emilia-romagna·
- tasse su concessioni regionali·
- determinazione·
- tasse per rilascio e rinnovo di concessioni riguardanti aziende faunistico-venatorie·
- illegittimita' costituzionale in parte qua·
- violazione
- 4. Corte Cost., sentenza 19/12/1986, n. 271Provvedimento: N. 271 SENTENZA 16 DICEMBRE 1986 Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1986. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60/1 s.s. del 24 dic. 1986. Pres. LA PERGOLA - Rel. PESCATORE LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale …Leggi di più...
- limiti·
- sent. 271/86 a. regioni a statuto comune·
- funzione attuativa di leggi statali·
- potesta' normativa tributaria·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.