Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la societa' comunichera' all'interessato la data entro cui verra' attivato l'impianto che non potra' superare, salvo quanto previsto dal successivo terzo comma, novanta giorni dal ricevimento della predetta richiesta.
A decorrere dal 1 gennaio 1990 l'attivazione dell'impianto avverra', salvo quanto previsto dal successivo comma, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora, in considerazione di motivata indisponibilita' delle risorse tecniche, non fosse possibile attivare l'impianto entro i predetti termini, la societa' indichera' comunque la data entro cui sara' attivato l'impianto. In ogni caso il contributo spese di impianto non puo' essere richiesto prima di trenta giorni precedenti l'attivazione.
Fatti salvi i casi di forza maggiore, o quelli imputabili all'utente, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro i termini indicati dalla societa', ha diritto, a titolo di indennizzo, ad una detrazione, nella prima bolletta, pari alla quota del canone di abbonamento corrispondente al periodo di ritardo, maggiorato del 2% per ogni mese di ritardo o frazione, fermo restando l'obbligo per la societa' di provvedere comunque all'attivazione dell'impianto.
Nel caso in cui l'attivazione dell'impianto non fosse possibile entro il sessantesimo giorno dalla data comunicata dalla societa' per cause imputabili ad uno dei contraenti, l'altro, previa comunicazione scritta, ha diritto a risolvere il contratto, fermo restando l'obbligo della societa' di rimborsare le somme versate dal richiedente fatte salve le specifiche pattuizioni relative agli impianti oltre il perimetro abitato o che richiedano particolari predisposizioni.
La societa' e' obbligata a comunicare al recapito indicato dal richiedente, con congruo anticipo, la data di esecuzione dell'impianto presso il relativo domicilio, precisando l'arco di tempo (mattina o pomeriggio) dell'intervento.