Articolo 13 del Regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 dicembre 1988
Art. 13.
Il pagamento delle bollette deve essere effettuato entro i primi quindici giorni del primo mese di ciascun bimestre o comunque non oltre quindici giorni dalla data di emissione - se posteriore al giorno di inizio del bimestre medesimo - indicata nella bolletta. In caso di ritardato pagamento, l'abbonato dovra' corrispondere una indennita' commisurata all'importo della bolletta in ragione di L. 20 per ogni 1.000 lire o frazione, con un minimo di L. 100, per i pagamenti effettuati dal 16› al 30› giorno; L. 40 per ogni 1.000 lire o frazione, con un minimo di L. 200, per i pagamenti effettuati dopo il 30› giorno e fino al 60› giorno; L. 60 per ogni 1.000 lire o frazione con un minimo di L. 300 per i pagamenti effettuati successivamente.
Il mancato pagamento verra' segnalato all'utente sulla bolletta immediatamente successiva ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Decorsi quindici giorni dall'inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione della raccomandata di cui al comma precedente, la societa' ha il diritto di sospendere il servizio telefonico.
Persistendo il ritardo del pagamento per un periodo di quindici giorni dalla sospensione, la societa' inviera' apposita raccomandata con avviso di ricevimento di preavviso di risoluzione del contratto, che avra' luogo qualora, entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata stessa, l'abbonato non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La risoluzione del contratto da' diritto alla societa' di ritirare il materiale installato presso l'utente e di esigere a titolo di penale, oltre l'indennita' di cui sopra, le rimanenti bimestralita' di canone fino alla naturale scadenza del contratto di abbonamento.
La societa' ha pure il diritto di rivalersi, per il recupero del suo credito, sulle somme anticipate dall'abbonato per comunicazioni interurbane o per qualsiasi altro titolo.
L'abbonato al quale sia stato sospeso il servizio telefonico e' inoltre tenuto a corrispondere alla societa' concessionaria, per ottenere il ripristino del servizio stesso prima che il relativo contratto di abbonamento sia dichiarato risolto, gli importi previsti per il riallaccio dal provvedimento tariffario in vigore.
In caso di motivato reclamo scritto dell'abbonato, la societa' sospendera' i termini di cui sopra, relativamente alle voci contestate, fino alla data del chiarimento scritto inviato all'abbonato, ferma restando l'applicazione delle previste penali, dalla data di scadenza del pagamento della bolletta contestata, nel caso in cui il reclamo risulti infondato.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1988
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