Articolo 3 del Regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 dicembre 1988
Art. 3.
L'abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione della polizza ovvero a seguito dell'attivazione dell'impianto.
In ogni caso l'abbonamento decorre dal giorno in cui l'impianto viene attivato ed ha la durata minima di un anno a partire dal primo giorno del bimestre successivo a quello dell'avvenuta attivazione e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta, anche anticipata, da darsi con lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a due mesi.
L'abbonamento puo' avere durata inferiore all'anno in occasione di fiere, spettacoli, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive e simili, per la necessita' degli organi di informazione nonche' per altre esigenze di pubblica utilita'.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1988
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