Art. 29. ((Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovraimposte, che sono stabilite da leggi generali e speciali.
Tali esenzioni competono pure a quelle parti della unita' immobiliari risultanti da sopraelevazioni ed ampliamenti.
Rimangono pure in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto. Per l'applicazione delle esenzioni rimangono ferme le attuali competenze degli Uffici distrettuali delle imposte, e, in caso di controversia, delle Commissioni amministrative previste dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni.
L'istruttoria delle domande di sgravio per ruralita' per quanto concerne il rapporto oggettivo fra la consistenza del fabbricato e l'estensione dei terreni e' deferita agli Uffici tecnici erariali.))
Tali esenzioni competono pure a quelle parti della unita' immobiliari risultanti da sopraelevazioni ed ampliamenti.
Rimangono pure in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto. Per l'applicazione delle esenzioni rimangono ferme le attuali competenze degli Uffici distrettuali delle imposte, e, in caso di controversia, delle Commissioni amministrative previste dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni.
L'istruttoria delle domande di sgravio per ruralita' per quanto concerne il rapporto oggettivo fra la consistenza del fabbricato e l'estensione dei terreni e' deferita agli Uffici tecnici erariali.))