Articolo 7 della Legge 11 luglio 1889, n. 6214
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 luglio 1889
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Versione
1 gennaio 1960
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Versione
22 dicembre 2008
Art. 7. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2008
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