Articolo 5 del Decreto 15 maggio 2009, n. 80
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 luglio 2009
Art. 5. Compensi per l'attivita' di custodia presso i locali del debitore 1. Quando la custodia dei beni e' esercitata nel luogo in cui i beni sono stati pignorati spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso pari a euro 50,00 per il primo accesso e di euro 30,00 per ciascun accesso periodico disposto dal giudice dell'esecuzione.
2. Al custode spetta inoltre un rimborso spese pari a euro 0,68 per ciascun chilometro percorso per l'effettuazione dell'accesso oltre dieci chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario.
Entrata in vigore il 16 luglio 2009
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