Articolo 2 del Decreto 15 maggio 2009, n. 80
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 luglio 2009
Art. 2. Compensi per le attivita' ordinarie di custodia dei beni immobili 1. Per le attivita' di cui al comma 2 del presente articolo, spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso a percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare:
fino a euro 25.000,00: 3%;
da euro 25.000,01 e fino a euro 100.000,00: 1%;
da euro 100.000,01 e fino a euro 200.000,00: 0,8%;
da euro 200.000,01 e fino a euro 300.000,00: 0,7%;
da euro 300.000,01 e fino a euro 500.000,00: 0,5%;
da euro 500.000,01 e oltre: 0,3%.

E' comunque dovuto un compenso non inferiore ad euro 250,00.

2. Il compenso di cui al comma 1 e' dovuto unitariamente per lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) accessi presso l'ufficio giudiziario per il conferimento dell'incarico e la consultazione del fascicolo, nonche' presso altri pubblici uffici;
b) accessi all'immobile pignorato, anche in caso di apertura forzata delle porte;
c) verifica dello stato di conservazione del bene e dell'esistenza di eventuali mutamenti rispetto a quanto risultante dalla relazione dell'esperto;
d) verifica dello stato di occupazione del bene e dell'eventuale sussistenza di titoli opponibili da parte di terzi;
e) quantificazione delle spese condominiali relative all'ultimo biennio, nonche' di quelle future gia' deliberate;
f) sostituzione di serrature, installazione o sostituzione di dispositivi di sicurezza;
g) informazioni relative all'immobile pignorato e alla procedura di vendita, rese agli interessati mediante l'utenza telefonica indicata nell'avviso di vendita di cui all'articolo 570 del codice di' procedura civile;
h) invio agli interessati, anche tramite posta elettronica o fax, di copie o estratti della perizia di stima;
i) accompagnamento degli interessati presso l'immobile posto in vendita;
l) cura degli adempimenti pubblicitari previsti nell'ordinanza di vendita;
m) chiarimenti resi al giudice o suo delegato, alle parti ed agli offerenti nel corso delle operazioni di vendita;
n) attivita' di liberazione dell'immobile ai sensi dell' articolo 560, terzo comma, del codice di procedura civile ;
o) redazione e deposito del rendiconto di cui all' articolo 560, primo comma, del codice di procedura civile .

3. In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, e' ridotto in proporzione all'attivita' effettivamente svolta.
4. Il compenso liquidato ai sensi dei commi 1 e 3, e' diminuito fino alla meta' quando l'immobile e' libero o in altri casi di ridotta complessita' dell'incarico.
5. Il compenso stesso puo' essere aumentato sino al 20% nei casi di eccezionali difficolta' nello svolgimento dell'incarico.
6. Al custode e' dovuto il rimborso forfetario, in ragione del 10% del compenso liquidato, per le spese generali di organizzazione e studio, nonche' per quelle di corrispondenza, viaggi e comunicazioni, anche telefoniche.
7. Al custode sono altresi' rimborsate le spese vive documentate diverse da quelle indicate al comma 6.
8. Non e' dovuto alcun compenso all'aggiudicatario dell'immobile eventualmente nominato custode.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 570 del codice di procedura civile :
«Art. 570 (Avviso della vendita). - Dell'ordine di vendita e' dato dal cancelliere, a norma dell'art. 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'art. 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, del sito Internet sul quale e' pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalita' del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.».
- Si riporta il testo del terzo comma, dell'art. 560 del codice di procedura civile :
«3. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.».
Entrata in vigore il 16 luglio 2009
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