Art. 11. Misure di controllo 1. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' esercitata dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, secondo i principi dello sportello unico di cui all' articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , dall'Agenzia delle dogane che accerta le violazioni al presente decreto, esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD). A tale fine, il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e l'Agenzia delle dogane utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e le relative norme di attuazione.
Note all' art. 11 :
- L' articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita:
«58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'.».
- Il regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, e' pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
2. All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e le relative norme di attuazione.
Note all' art. 11 :
- L' articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita:
«58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'.».
- Il regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, e' pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.