Articolo 10 del Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
Articolo 9Articolo 11
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10 giugno 2010
Art. 10. Inserimento di nuovi fertilizzanti
e modifiche degli allegati 1. All'inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla definizione di nuovi tipi di fertilizzanti ed alle altre modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.
2. La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredata della necessaria documentazione tecnica, di cui all'allegato 10, nonche' della specifica indicazione dei metodi di analisi. I metodi di analisi presentati a corredo della domanda devono essere esaminati dalla Commissione di cui all' articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 , al fine di verificarne l'applicabilita' al prodotto in corso di inserimento ed iniziare o meno l'attivita' necessaria per la successiva ufficializzazione.
Note all' art. 10 :
- Per l' art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 , si veda nelle note all'articolo 6.
Entrata in vigore il 10 giugno 2010
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