Art. 2. Statuto 1. La "Fondazione Centro sperimentale di cinematografia" e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, la struttura operativa interna, anche con riguardo alla previsione di eventuali ulteriori settori di attivita', l'ordinamento didattico, disciplinando forme di partecipazione dei docenti alla definizione dell'attivita' didattica, le modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione, nonche' le modalita' di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca nazionale.
2. Lo statuto e le eventuali successive modifiche sono adottati ((, acquisito il parere del comitato scientifico,)) dal consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono approvati, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina. (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "All'articolo 2 del decreto, al comma 3, [...] le parole: "dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attivita' culturali"".
2. Lo statuto e le eventuali successive modifiche sono adottati ((, acquisito il parere del comitato scientifico,)) dal consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono approvati, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina. (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "All'articolo 2 del decreto, al comma 3, [...] le parole: "dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attivita' culturali"".