Art. 1-sexies. (( (Efficacia di disposizioni in
materia di docenza universitaria) )) (( 1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le universita' continuano ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all' articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e successive modificazioni. ))
materia di docenza universitaria) )) (( 1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le universita' continuano ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all' articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e successive modificazioni. ))