Articolo 1 sexies del Decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173
Articolo 1 quinquiesArticolo 1 septies
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13 luglio 2006
Art. 1-sexies. (( (Efficacia di disposizioni in
materia di docenza universitaria) )) (( 1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le universita' continuano ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all' articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e successive modificazioni. ))
Entrata in vigore il 13 luglio 2006
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