Articolo 17 del Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397
Articolo 15 bisArticolo 17 bis
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31 luglio 1981
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29 settembre 1981
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28 marzo 1987
Art. 17. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 26 GENNAIO 1987, N. 8, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 MARZO 1987, N. 120))
Entrata in vigore il 28 marzo 1987
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