Articolo 17 del Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta
Articolo 16Articolo 18
Versione
8 aprile 1960
Art. 17.
Accertamenti periodici di controllo
L'ingegnere del Genio civile incaricato della vigilanza dell'opera e tenuto a visitarla almeno due volte all'anno e possibilmente negli stati di massimo e di minimo invaso.
A cura dell'ufficio del Genio civile competente saranno inoltre eseguite periodiche visite di controllo dell'efficienza dei collegamenti telefonici e radio, nonche' degli eventuali altri sistemi di segnalazione e d'allarme.
Delle risultanze di ogni visita e di ogni verifica sara' redatto apposito verbale che sara' trasmesso al Servizio dighe.
Entrata in vigore il 8 aprile 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente