Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 dicembre 1973
Art. 7.
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, sono esercitate nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
L'esercizio predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative previste dagli articoli 8 , 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 .
E' fatto divieto alla provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1973
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