Art. 7.
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, sono esercitate nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
L'esercizio predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative previste dagli articoli 8 , 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 .
E' fatto divieto alla provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri.
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, sono esercitate nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
L'esercizio predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative previste dagli articoli 8 , 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 .
E' fatto divieto alla provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri.