Art. 8.
La commissione prevista dall' art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428 , per la sede RAI di Bolzano e' composta dal presidente e da tre membri designati dal consiglio regionale di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina.
La commissione svolge i compiti previsti dall'art. 2 del citato decreto legislativo, ad esclusione della sorveglianza sulla esecuzione del piano dei programmi approvati dalla provincia di Bolzano.
I tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina per la provincia di Bolzano sono concordati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito l'ente concessionario, con la provincia stessa.
La commissione prevista dall' art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428 , per la sede RAI di Bolzano e' composta dal presidente e da tre membri designati dal consiglio regionale di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina.
La commissione svolge i compiti previsti dall'art. 2 del citato decreto legislativo, ad esclusione della sorveglianza sulla esecuzione del piano dei programmi approvati dalla provincia di Bolzano.
I tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina per la provincia di Bolzano sono concordati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito l'ente concessionario, con la provincia stessa.