Art. 44. Sostituzione dell'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L' articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 157. - 1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione.
3. La decisione e' depositata non oltre i trenta giorni successivi.
Dell'avvenuto deposito e' dato tempestivo avviso alle parti.».
«Art. 157. - 1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione.
3. La decisione e' depositata non oltre i trenta giorni successivi.
Dell'avvenuto deposito e' dato tempestivo avviso alle parti.».