Articolo 55 del Decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249
Articolo 54
Versione
26 agosto 2006
Art. 55. Entrata in vigore 1. Gli articoli 19, limitatamente all' articolo 135, comma 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50, 51, 52 commi 2 e 4, 53 e 54 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 entrano in vigore il 1° gennaio 2007.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, limitatamente all' articolo 135, commi 1 , 2 e 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52, commi 1, 3 e 5, entrano in vigore il 1° giugno 2007.
4. Il decreto di cui all' articolo 43, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' emanato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all' art. 55:
- Per la legge n. 89 del 1913 si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 26 agosto 2006
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