Articolo 40 del Decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249
Articolo 39Articolo 41
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26 agosto 2006
Art. 40. Sostituzione dell'articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L' articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 154. - 1. I componenti della Commissione devono astenersi nei casi indicati all' articolo 51 del codice di procedura civile . Quando l'astensione riguarda il presidente, su di essa provvede il Presidente della Corte d'appello, designando altro magistrato a presiedere il collegio.
2. I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell' articolo 52 del codice di procedura civile . Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, se necessario, le opportune informazioni.
3. Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro componente della Commissione.
4. In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione e' accolta, altro magistrato a presiedere il collegio.».
Entrata in vigore il 26 agosto 2006
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