Art. 12. Sostituzione dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L' articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 127. - 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l'Amministrazione degli archivi notarili e puo' ordinare le ispezioni ritenute opportune.
2. La stessa vigilanza e' esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede.».
«Art. 127. - 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l'Amministrazione degli archivi notarili e puo' ordinare le ispezioni ritenute opportune.
2. La stessa vigilanza e' esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede.».