Articolo 9 del Decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249
Articolo 8Articolo 10
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26 agosto 2006
Art. 9. Sostituzione dell'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L' articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 80. - 1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, e' punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito.».
Entrata in vigore il 26 agosto 2006
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