Articolo 5 del Decreto 5 agosto 1998, n. 342
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 ottobre 1998
Art. 5. 1. Per le determinazioni dei canoni afferenti fattispecie concessorie per le quali non puo' farsi riferimento alle misure di superficie, si provvede con apposite tabelle predisposte dal capo del compartimento marittimo ed approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Dette tabelle sono aggiornate annualmente nei modi previsti dall' articolo 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494 .
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell' art. 04 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 , e' il seguente:
"Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.
2. Qualora, entro il 1 marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto".
Entrata in vigore il 21 ottobre 1998
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